CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSO e RECLAMO

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSO e RECLAMO

RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.


Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado, competenti per i campionati e le competizioni territoriali. Giudicano in composizione monocratica (tribunale composto da un solo giudice) senza udienza e in modo immediato.

Come si effettua un ricorso ?

  • Il ricorso deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara.
    • La dichiarazione va depositata presso la segreteria del Giudice a mezzo di posta elettronica certificata e corredata dalla tassa di reclamo (pena l’invalidità).
    • La dichiarazione va trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata da chi fa ricorso alla controparte . Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso sia effettuato per le posizioni irregolari dei calciatori.
  • Il ricorso deve essere depositato entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. Va spedito alla segreteria del Giudice sportivo e alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata.
    • Nelle gare di playoff e playout, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
  • Le motivazioni del ricorso devono contenere:
    • l’indicazione dell’oggetto.
    • le ragioni su cui è fondato, esposte in modo chiaro e non generico (non vi accoglieranno mai un ricorso generico verso l’irregolarità della gara, andrà specificato il motivo per cui si ritiene irregolare lo svolgimento)
    • gli eventuali mezzi di prova.
    • il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.
  • Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro
    • prima dell’inizio della gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara
    • con riserva verbale formulata dal capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali. 
  • Successivamente al ricorso, il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia senza udienza. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli Organi di GS.
  • La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Cosa non si può impugnare presso i comitati regionale LND e SGS ? (E’ inutile fare ricorso…)

  1. Squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara o 15 giorni.
  2. Inibizione dei dirigenti o squalifica dei tecnici/massaggiatori fino a 30 giorni.
  3. Squalifica del campo di gioco per una giornata di gara.
  4. Sanzioni pecuniarie inferiori o uguali a 150,00 euro per società appartenenti a Eccellenza, Promozione e prima categoria oltre che squadre regionali calcio a 5 e calcio femminile.
  5. Sanzioni pecuniarie inferiori o uguali a 50,00 euro per le società 2, 3 categoria, juniores provinciali e regionali; oltre alle società provinciali di calcio a 5 e calcio femminile.

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE


La Corte sportiva d’appello territoriale giudica, in composizione collegiale, in secondo grado per i reclami presentati verso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. Sono legittimate a reclamare le società punite dal Giudice sportivo territoriale e i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un reclamo della sua società.

Come si effettua un reclamo ?

  • Il reclamo in appello deve essere preannunciato, a mezzo PEC, entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
    • La dichiarazione va inviata alla segreteria della corte completa di contributo di giustizia.
    • La dichiarazione va inviata alla controparte eventualmente interessata (potrà richiedere copia dei documenti entro le 24 del giorno feriale successivo al ricevimento del preannuncio di reclamo). La notifica del reclamo alla controparte è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un tesserato.
  • Le motivazioni del reclamo vanno depositate (tramite PEC) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello e inviate alla controparte entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello.
    • Il reclamo è ammissibile solo se fatto sulle decisioni assunte, non può contenere nuovi ricorsi, ma possono essere prodotti nuovi documenti a supporto delle proprie tesi.
  • Il reclamante, in fase di preannuncio del reclamo, può richiedere copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia.
    • Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.
    • La Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il presidente della Corte, con provvedimento comunicato agli interessati, fissa l’udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo.

  • Il reclamante e gli altri soggetti interessati, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l’udienza. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.
  • Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione definitiva entro quindici giorni dall’adozione del dispositivo.